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Sicurezza prodotto

Pubblicata dalla Commissione europea una linea guida sulla etichettatura dei prodotti fertilizzanti alla luce del nuovo Regolamento (UE) 2019/1009

Il documento ha lo scopo di guidare gli stakeholder, inclusi i fabbricanti e le autorità addette alla sorveglianza, nella predisposizione dell’etichettatura dei prodotti fertilizzanti

In data 18 febbraio 2020 è stato pubblicato il comunicato della Commissione europea dedicato alla redazione della etichettatura dei prodotti fertilizzanti a norma dell’allegato III del Reg. (UE) 2019/1009. Tale documento, non legalmente vincolante, ha lo scopo di guidare gli stakeholder, inclusi i fabbricanti e le autorità addette alla sorveglianza, nella predisposizione dell’etichettatura dei prodotti fertilizzanti. In particolare, fornisce indicazioni sulla implementazione pratica dei requisiti di etichettatura definiti nell’Annex III del regolamento.

Gli articoli 6 e 8 del regolamento prevedono che i fabbricanti indichino obbligatoriamente sull’imballaggio del prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati, oppure, se quest’ultimo è fornito senza imballaggio, in un documento di accompagnamento del prodotto fertilizzante dell’UE. Nel caso in cui imballaggio sia di dimensioni troppo piccole per contenere tutte le informazioni, le informazioni che non possono essere riportate sull’etichetta sono fornite in un foglietto separato che accompagna l’imballaggio. L’etichetta e il foglietto sono accessibili a fini ispettivi quando il prodotto fertilizzante dell’UE è messo a disposizione sul mercato.

La linea guida specifica che il produttore può apporre “prodotto da” su base volontaria.

Per quanto riguarda gli importatori e i distributori, i requisiti sono descritti in articolo 11: essi devono provvedere affinché sull’imballaggio figurino il nome, la denominazione commerciale registrata o il suo marchio registrato e l’indirizzo postale, preceduti dalla dicitura “confezionato da” o “riconfezionato da”; inoltre, devono tenere a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato un facsimile delle informazioni originali in materia di etichettatura prescritte per il fabbricante (articolo 6) e le informazioni che devono essere fornite dall’importatore (articolo 8) per un periodo di cinque anni dalla messa a disposizione sul mercato del prodotto fertilizzante dell’UE.

Nel comunicato è inoltre specificata la possibilità di apporre l’id code in etichetta in aggiunta ai requisiti da articolo 11.

Per quanto riguarda le dimensioni e il carattere da usare, il regolamento non dà indicazioni specifiche, viene lasciata al fabbricante la libertà di scelta purché le indicazioni siano “chiare, comprensibili, leggibili”.

 

Di seguito si approfondiscono alcuni aspetti riguardo l’etichettatura del prodotto:

  • Claim, la linea guida specifica che la designazione della funzione dichiarata deve essere scritta con l'obiettivo di fornire agli utenti finali e alle autorità di vigilanza del mercato un livello sufficiente di informazioni, senza fuorviarli. Un produttore può ridurre la lunghezza della designazione di un prodotto al minimo necessario della rispettiva sottocategoria purché siano soddisfatte queste indicazioni. Se viene applicato questo approccio, occorre indicare il codice PCF come indicato in Parte I, Annex I, del Regolamento (UE) 1009/2019. Quando viene pubblicizzata una specifica funzione, questa deve essere supportata da valutazioni di conformità che abbiano provato tale funzione.
  • Contenuto: Fatta eccezione per il substrato di coltivazione, il regolamento non prevede regole specifiche sull'espressione della quantità. Pertanto, la quantità può essere espressa in massa (t, kg o g) o volume (m3, L o mL). La linea guida indica di utilizzare solo unità del "Sistema internazionale di unità” e raccomanda di esprimere la quantità in massa netta per un prodotto fertilizzante solido e in massa netta e/o volume per un prodotto fertilizzante liquido.
  • Espressione dei dosaggi/modalità d’uso: Un produttore può scegliere di adattare le informazioni relative al tasso di applicazione a seconda dell'utente finale. Si potrebbe distinguere tra le seguenti categorie: uso da parte dei consumatori (ovvero famiglie private, giardinieri del fine settimana), uso professionale (ad es. dominio pubblico, agricoltori), uso industriale (ovvero uso di sostanze in quanto tali o in preparazione in un sito industriale, Business-to-Business).
  • Conservazione del prodotto: informazioni in merito alla conservazione del prodotto vengono date sotto responsabilità del fabbricante, al fine di garantire che il prodotto sia conservato senza perdere la sua qualità. Le informazioni sulle condizioni di conservazione possono coprire, tra gli altri, i seguenti aspetti: Periodo di conservazione, ambiente di stoccaggio, temperatura/umidità di conservazione, possibilità di impilare il prodotto, incompatibilità con altri materiali

 

La linea guida specifica inoltre come gestire le etichette dei prodotti fertilizzanti alla luce del regolamento CLP. Se infatti il prodotto fertilizzante, sia esso sostanza o miscela, è classificato come pericoloso ai sensi del CLP, l'etichetta del prodotto deve riportare tutti i requisiti di etichettatura da esso stabiliti (pittogrammi di pericolo, avvertenze, indicazioni di pericolo e precauzioni, identificatore di formula univoco quando applicabile, requisiti aggiuntivi per l'uso da parte del consumatore e così via), oltre alle condizioni di conservazione e alle misure di gestione del rischio.

Ulteriori informazioni (es.: pittogrammi sulle buone pratiche) potrebbero essere inserite in etichetta in conformità all'articolo 25 del regolamento CLP. Non devono sostituire, deviare o contraddire gli elementi obbligatori dell'etichettatura richiesti dal regolamento CLP. I pittogrammi sulle buone pratiche vengono apposti ad esempio per informare l'utente sulle condizioni di conservazione o sulla gestione degli effetti sulla salute e sull'ambiente, anche se il prodotto non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento CLP.


Fonte: Commissione europea (1 e 2)

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