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Sicurezza prodotto

La Corte si pronuncia sulla definizione di Biocida

Sciolti i dubbi relativi alla definizione di biocidi

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea (G.U.C.E.) la Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 19 dicembre 2019, relativa ad una controversia sull’applicabilità del regolamento biocidi ad un prodotto con azione preventiva sulla formazione di microorganismi.

Il prodotto in questione contiene la specie batterica Bacillus ferment, che genera enzimi i quali assimilano e consumano tutti i rifiuti organici di cui si nutrono i microrganismi, cosicché, sulle superfici trattate con questo prodotto, non si possono creare biotopi favorevoli allo sviluppo di microrganismi come i funghi. Si noti che la specie batterica «Bacillus ferment» non è tuttavia notificata presso l’ECHA come principio attivo biocida.

Difatti, l’azienda produttrice non classifica il prodotto come biocida e non ne ha pertanto mai richiesto l’autorizzazione. Tuttavia l’autorità (Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu), sulla base delle descrizioni del produttore e del distributore sull’efficacia del prodotto, ha classificato il formulato come biocida ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sui prodotti biocidi e ha pertanto ordinato all’azienda di ritirare il prodotto dal mercato, oltre a prevedere una penalità di mora di EUR 1.000 alla settimana, sino ad un importo massimo di EUR 25 000.

La questione non è affatto scontata, tanto che la Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte 3 questioni pregiudiziali, per poter decidere in merito all’applicabilità della definizione di biocida ad un prodotto con le caratteristiche di quello in questione.

La sentenza finale, consultabile cliccando qui, mette in luce alcuni aspetti non scontati determinanti per la valutazione dell’inquadramento di un prodotto ai sensi del Regolamento biocidi. In generale, la sentenza sottolinea che la nozione di «biocida» a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento n. 528/2012 va intesa in senso ampio e si estende segnatamente ai prodotti preventivi. In particolare si deve considerare che: 

  • Il termine biocida si riferisce in generale a prodotti destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su organismi nocivi. Il regolamento estende il campo di applicazione a qualsiasi «mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica». Questo comporta che l’articolo 3 comprenda anche a prodotti che non agiscono direttamente sugli organismi bersaglio ma, ad esempio, sulla comparsa o persistenza di un “substrato” favorevole alla loro presenza (sempre che tali prodotti agiscano con meccanismo diverso da una mera azione fisica o meccanica, quale la rimozione meccanica del terreno fertile favorevole all’organismo nocivo).
  • Se agisce come sopra, un prodotto può essere classificato come biocida anche se viene applicato su un substrato da cui siano già stati rimossi gli organismi target. Il regolamento include infatti, tra le finalità dei biocidi, sia la distruzione degli organismi nocivi sia la prevenzione degli stessi. A prova di questo, in Allegato V sono presenti una serie di classi di biocidi con azione preventiva, utilizzati in contesti privi di organismi nocivi
  • Il termine entro il quale un prodotto agisce non influisce sulla possibilità di qualificarlo o no come biocida, poiché questo elemento non viene considerato tra i criteri e le definizioni del BPR.

In questa decisione dell’autorità, che ha poi innescato una causa e la sentenza riportata in Gazzetta Ufficiale, ha giocato un ruolo essenziale il tanto discusso claim (ossia il modo con la quale l'azienda comunica l'azione del prodotto). A fondamento della definizione di biocida, si trova infatti il concetto di sostanza o miscela “destinata a” produrre determinati effetti. Tale scopo viene esplicitato attraverso le informazioni fornite dal venditore e contenute nell’etichetta, ma anche nelle istruzioni per l’uso, nella pubblicità ecc…

L’etichetta del prodotto oggetto della sentenza riporta infatti che il prodotto va utilizzato «per assicurare l’assenza di funghi» e per «l’eliminazione e [la] prevenzione di odori sgradevoli», portando una microflora sana e sicura sulle superfici vaporizzate. 

Inoltre, il sito web dell’Azienda ha pubblicato l’informazione secondo cui «i prodotti detergenti probiotici agiscono come le tecniche tradizionali. Rimuovono le macchie visibili. Tuttavia, c’è una differenza importante. Scompaiono anche eventuali agenti patogeni come funghi e batteri nocivi. Eliminando il brodo di coltura, il numero di batteri cattivi e funghi sarà notevolmente ridotto. Inoltre, il prodotto è sicuro e durevole. La base è costituita da batteri buoni e acqua, il che lo rende il prodotto più rispettoso dell’ambiente che si possa trovare sul mercato professionale»

Come riportato nelle conclusioni dell’avvocato generale Juliane Kokott (cliccare qui per leggere le conclusioni) questi sono gli elementi che, in prima istanza, hanno portato l’autorità a considerare il prodotto biocida e hanno aperto la strada alle azioni successive.

Per restare sintonizzati su tutte le ultime novità provenienti dal mondo dei prodotti ad azione biocida, scopri il nostro evento dedicato cliccando qui.

Fonte: Interna Normachem

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