Non approvati alcuni principi attivi biocida
Pubblicata la decisione del Parlamento e del Consiglio Europeo
Durante il programma di revisione, può accadere che per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non venga presentata una notifica o una applicazione conforme all’articolo 17(5) del Programma di Revisione (Regolamento UE 1062/2014 - RPR) o che tutti i partecipanti ritirino il loro sostegno per l’approvazione. Queste sostanze non vengono incluse o, in alternativa, vengono rimosse dal Programma di Revisione.
Quando i partecipanti si ritirano, ECHA (l'Agenzia Europea della Chimica) pubblica un invito rivolto a chiunque intenda rivestire il ruolo di partecipante per le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto ove detto ruolo risulta essere ancora vacante (cliccare qui per vedere la pagina web dedicata). Se a seguito dell’invito non giunge alcun riscontro positivo, tali combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non saranno approvate per l’uso nei biocidi e la Commissione, in base all’articolo 20 del Regolamento (UE) 1062/2014, pubblicherà una decisione di non approvazione.
Dopo tale decisione, i prodotti contenenti gli attivi non approvati potranno essere resi disponibili sul mercato per un massimo di 12 mesi e l’uso degli stock esistenti sarà permesso fino a 18 mesi dalla decisione di non inclusione.
Prima della decisione della Commissione, ECHA pubblica la lista di queste sostanze “orfane” che potete trovare cliccando qui.
In questo contesto, è stata recentemente pubblicata la Decisione di Esecuzione (UE) 2020/1036 concernente la non approvazione di alcuni principi attivi anche molto noti, tra cui le Piretrine e i piretroidi per i PT18-19 (insetticidi e insettorepellenti).
Fonte: Eur Lex
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