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Sicurezza prodotto

Notifiche delle miscele pericolose ai sensi dell’Allegato VIII: il ruolo del distributore

Ultimi aggiornamenti riguardanti la discussione sugli obblighi del distributore rispetto l’Art.45 del Regolamento CLP.

E’ in corso a livello europeo un dibattito per chiarire il ruolo del distributore in ambito delle notifiche delle miscele pericolose ai sensi dell’art.45 del Regolamento CLP e del relativo Allegato VIII (Reg. UE n.542/2017).

L’articolo 45 del Regolamento CLP infatti prevede che importatori e utilizzatori a valle che immettono sul mercato miscele classificate pericolose per la salute e/o per pericoli chimico/fisici notifichino agli Organismi nazionali competenti le informazioni rilevanti per la gestione delle emergenze sanitarie.

Con l’entrata in vigore dell’Allegato VIII del Regolamento CLP è stato mantenuto il ruolo degli importatori e utilizzatori a valle come unici notificanti; tuttavia la posizione e eventuali obblighi in capo ai distributori, che attualmente sono esentati da tale onere, sono diventati degli argomenti di discussione per le autorità europee.

I distributori che ri-etichettano o si avvalgono di terzisti  (re-labellers / re-branders) spesso immettono sul mercato miscele classificate come pericolose con nomi commerciali o elementi di etichettatura differenti rispetto a quelli notificati dal fornitore/terzista a monte; spesso inoltre immettono sul mercato tali prodotti in paesi che possono non essere stati compresi nella notifica del fornitore iniziale.

Tale gap di informazioni porta chiaramente a una inefficace gestione dell’emergenza sanitaria da parte dei Centri Antiveleno.

La Commissione Europea successivamente alla riunione del CARACAL avvenuta a marzo 2019 ribadisce, in un documento ufficiale, che i distributori sono esentati dall’obbligo di notifica, ma sono obbligati a immettere sul mercato le miscele pericolose solamente previa verifica che queste ultime siano state notificate.

Tale obbligo deriva dall’Art 4.10 del Regolamento CLP: “Le sostanze e le miscele sono immesse sul mercato solo se rispettano il presente regolamento.”

Il distributore pertanto deve assicurarsi, prima di immettere sul mercato, che la miscela sia già stata notificata dal proprio fornitore e che tutte le informazioni comunicate alle autorità competenti siano state incluse.

Tale posizione è stata commentata con perplessità da vari paesi membri in quanto può accadere che i distributori non desiderino rivelare ai propri fornitori il mercato di destinazione e/o il nuovo nome commerciale della miscela.

La Commissione, considerati questi commenti, sottolinea che il Regolamento CLP all’articolo 4.9 prevede la cooperazione tra gli attori di una stessa catena di approvvigionamento:

“I fornitori di una catena d'approvvigionamento cooperano per soddisfare i requisiti in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio del presente regolamento”. Viene sottolineato a tal proposito che tale cooperazione è fondamentale per ottemperare agli obblighi previsti.

Con l’introduzione dell’Allegato VIII del Regolamento CLP le informazioni richieste per notificare le miscele sono cambiate rispetto al passato.

È richiesta infatti ad esempio la composizione completa della miscela, il codice UFI e relativo aggiornamento qualora avvenga una variazione del nome commerciale della miscela la notifica.

La Commissione sottolinea che, chiaramente, qualora il distributore variasse una delle informazioni richieste nella notifica senza comunicarlo ai propri fornitori (importatori o utilizzatori a valle) si andrebbe incontro a una mancanza di informazioni chiave per la gestione delle emergenze (come accade tutt’ora).

La soluzione proposta è quella per cui, considerata la cooperazione tra le parti, la notifica ricevuta dalle autorità deve essere completa di tutte le informazioni comprese quelle relative ai distributori.

Il notificante (importatore o utilizzatore a valle) dovrà dimostrare di aver agito diligentemente e di aver richiesto ai distributori tutte le informazioni necessarie per effettuare la notifica.

Qualora il distributore non volesse rivelare tali informazioni ai propri fornitori sarà necessario che provveda lui stesso a notificare come richiesto dall’allegato VIII.

La Commissione a tal proposito ha preso in considerazione la possibilità di modificare l’articolo 45 del Regolamento CLP in modo tale da poter identificare come notificanti tutti coloro che in etichetta dei prodotti figurano come fornitori.

 

Fonte: Commissione Europea

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