Pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2021/643 - XVI ATP del Reg. CLP
Il Regolamento 2021/643 è applicabile da subito e verrà adottato dal 10 maggio prossimo.
È stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2021/643 che costituisce il 16esimo adeguamento al progresso tecnico (ATP) del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP).
Le pubblicazioni degli ATP introducono importanti modifiche nel testo del Regolamento CLP, che riguardano classificazione ed etichettatura. In questo caso, in particolar modo, sono modificate alcune note di cui alla sottosezione 1.1.3 dell’allegato VI (Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose), parte 1.
Con il 16-esimo ATP, le voci sono modificate come segue:
Nota J |
Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno o mutageno a meno che si possa dimostrare che la sostanza contiene benzene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso (EINECS n. 200-753-7), nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del presente regolamento anche per dette classi di pericolo. |
Nota K |
Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno o mutageno a meno che si possa dimostrare che la sostanza contiene 1,3-butadiene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso (EINECS n. 203-450-8), nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del presente regolamento anche per dette classi di pericolo. Se la sostanza non è classificata come cancerogena o mutagena, devono almeno figurare i consigli di prudenza (P102-) P210-P403. |
Nota L
|
Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno a meno che si possa dimostrare che la sostanza contiene meno del 3 % di estratto di dimetil solfossido secondo la misurazione IP 346 (“Determinazione dei policiclici aromatici negli oli di base inutilizzati lubrificanti e nelle frazioni di petrolio senza asfaltene - estrazione di dimetil solfossido”, Institute of Petroleum, Londra), nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del presente regolamento anche per detta classe di pericolo. |
Nota M
|
Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno a meno che si possa dimostrare che la sostanza contiene benzo [a]-pirene in percentuale inferiore allo 0,005 % di peso/peso (EINECS n. 200-028-5), nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del presente regolamento anche per detta classe di pericolo. |
Nota N |
Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno a meno che si conosca l’intero iter di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza da cui il prodotto è derivato non è cancerogena, nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del presente regolamento anche per detta classe di pericolo. |
Nota P |
Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno o mutageno a meno che si possa dimostrare che la sostanza contiene benzene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso (EINECS n. 200-753-7), nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del presente regolamento anche per dette classi di pericolo. Se la sostanza non è classificata come cancerogena o mutagena, devono almeno figurare i consigli di prudenza (P102-)P260-P262- P301 + P310-P331 |
Nota Q
|
Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno a meno che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: - una prova di persistenza biologica a breve termine mediante inalazione ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20 μm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 10 giorni; oppure |
Nota R |
Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno eccetto per le fibre il cui diametro medio geometrico ponderato rispetto alla lunghezza (DMGPL) meno due errori standard geometrici risulta superiore a 6 μm, misurato in conformità del metodo di prova A.22 di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione (*). |
Sono sostituite inoltre:
Nota 8 |
Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno a meno che si possa dimostrare che la concentrazione massima teorica di formaldeide rilasciabile, a prescindere dalla fonte, nella miscela all’atto dell’immissione sul mercato è inferiore allo 0,1%. |
Nota 9 |
Si applica la classificazione armonizzata come mutageno a meno che si possa dimostrare che la concentrazione massima teorica di formaldeide rilasciabile, a prescindere dalla fonte, nella miscela all’atto dell’immissione sul mercato è inferiore all’1%. |
Il Regolamento 2021/643 è applicabile da subito e verrà adottato dal 10 maggio prossimo, dal ventesimo giorno dalla sua pubblicazione in GUCE (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea).
Fonte: Unione Europea
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