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Sicurezza prodotto

Pubblicata una nuova restrizione su sostanze perfluorate

Dal 2023 sarà applicabile la nuova restrizione n.68 relativa agli acidi perfluorocarbossilici PFCA C9-C14 e alle sostanze correlate

Nell’ultimo periodo stiamo vedendo diverse azioni da parte dell’Unione Europea per limitare l’immissione sul mercato di sostanze fluorurate, sia in ambito REACH sia nel contesto di altre normative europee sui chemicals. Una di queste iniziative si è recentemente concretizzata in una modifica dell’Allegato XVII del Reg. REACH che vede l’introduzione di una nuova restrizione relativa all’immissione sul mercato dei PFCA C9-C14 (pefluorocarboxylic acids C9-C14).

Stiamo quindi parlando di sostanze fluorurate; in particolare la restrizione riguarda:

  • acidi perfluorocarbossilici lineari e ramificati aventi formula CnF2n+1-C(=O)OH in cui n = 8, 9, 10, 11, 12 o 13 (PFCA C9-C14), compresi i loro sali e qualsiasi loro combinazione;
  • qualsiasi sostanza correlata ai PFCA C9-C14 con un gruppo perfluoro- avente formula CnF2n+1- direttamente collegata a un altro atomo di carbonio, in cui n = 8, 9, 10, 11, 12 o 13, compresi i loro sali e qualsiasi loro combinazione;
  • qualsiasi sostanza correlata ai PFCA C9-C14 con un gruppo perfluoro avente formula CnF2n+1- non direttamente collegata a un altro atomo di carbonio, in cui n = 9, 10, 11, 12, 13 o 14 quale uno degli elementi strutturali, compresi i loro sali e qualsiasi loro combinazione

Alcune delle sostanze appartenenti a questa famiglia sono già state inserite nella Candidate List (es.: PFNA e PFDA) in quanto tossiche per la riproduzione e PBT (persistenti, bioaccumulabili e tossiche); altre invece, come il PFUnDA e il PFDoDA sono state inserite in Candidate List in quanto vPvB (molto persistenti e molto bioaccumulabili).

Si tratta quindi di sostanze dall’impatto rilevante, e in quanto tali l’Unione Europea ha deciso di limitarne l’immissione sul mercato e il relativo potenziale rilascio in ambiente. Oggi queste sostanze sono presenti nell’Unione principalmente come sottoprodotti emessi non intenzionalmente durante la fabbricazione di sostanze perfluorurate e polifluorate con una catena costituita da un numero di atomi di carbonio inferiore a nove come l’acido perfluoroottanoico (PFOA). Va detto che l’uso e l’immissione sul mercato di PFOA è attualmente limitato: prima dalla precedente restrizione 68 del Reg. REACH, poi abrogata e confluita fra le restrizioni del regolamento sugli Inquinanti Organici Persistenti (Reg. (EU) 2019/1021 – c.d. Reg. POPs); tuttavia è possibile che in futuro le imprese considerino l’uso dei PFCA C9-C14, dei loro sali e delle sostanze correlate quali sostituti del PFOA ed è pertanto necessario evitare l’eventualità che siano fabbricati e utilizzati in futuro, dando luogo a un aumento dei loro rilasci nell’ambiente.

La restrizione sui PFCA C9-C14 e le sostanze correlate prende proprio il posto della voce 68 dell’Allegato XVII, precedentemente abbandonato e sciato libero dalla vecchia restrizione sul PFOA (Reg. (UE) 2017/1000) abrogata (mediante il Reg. (UE) 2020/2096) e confluita nel Reg. POPs (mediante il Regolamento Delegato (UE) 2020/784).

 

In sintesi la restrizione vieta a partire dal 25 febbraio 2023:

  • la fabbricazione e immissione sul mercato come sostanze;
  • l’immissione sul mercato e l’uso in:
    1. un’altra sostanza, come costituente
    2. una miscela
    3. un articolo,

a meno che il livello di concentrazione nella sostanza, nella miscela o nell’articolo sia inferiore a 25 ppb per la somma dei PFCA C9-C14 e dei loro sali, oppure a 260 ppb per la somma delle sostanze correlate ai PFCA C9-C14.

La restrizione prevede alcune deroghe, come quella per i PFCA C9-C14 impiegati come intermedi in condizioni rigorosamente controllate che possono contenere fino a 10 ppm come somma di PFCA e sostanze correlate, o quella che permette l’uso di tali sostanze con scadenze più ampie per alcuni impieghi particolari (es.: processi fotografici, dispositivi medici impiantabili e invasivi, ecc.) e in alcuni casi anche con limiti diversi (es.:  fluoroplastiche e nei fluoroelastomeri che contengono gruppi perfluoroalcossi).

Essendo la restrizione molto articolata, si rimanda al testo normativo (link in calce) per la disamina particolareggiata di tutte le disposizioni.

Consigliamo a tutte le aziende interessate dall’uso di sostanze fluorurate nei propri prodotti e processi o contenute negli articoli prodotti, importati e immessi sul mercato di attivarsi per valutare l’applicabilità della nuova restrizione, in modo da essere pronti a gestire l’entrata in vigore dell’obbligo dal febbraio 2023.


Fonte: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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