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Sicurezza prodotto

Notificata al World Trade Organization la bozza di regolamento di modifica dell’allegato XVII del reg. Reach

La bozza di regolamento prevede l’inserimento di alcune sostanze classificate CMR nelle appendici 2, 4 e 6

I punti 28, 29 e 30 dell’allegato XVII del reg. REACH prevedono che le sostanze classificate come CMR di categoria 1A o 1B, elencate nelle appendici da 1 a 6, siano soggette a specifiche restrizioni.

Nello specifico, è vietata la vendita al pubblico di tali sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele sopra concentrazioni tali da far scattare il pericolo secondo quanto previsto dal reg. CLP.

È di recente pubblicazione sul sito del WTO la bozza di regolamento per la loro inclusione nelle relative appendici. In particolare, è prevista l’aggiunta di sostanza in appendice 2 per le sostanze cancerogene di categoria 1B, appendice 4 per le sostanze mutagene di categoria 1B e 6 per le sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1B.

La data di entrata in vigore di tali restrizioni non è specificata, viene comunque affermato che è possibile applicare tali restrizioni anche prima della data formale di inclusione in allegato XVII.

A titolo di esempio, viene proposta l’inclusione. tra le sostanze cancerogene cat. 1B. la butanone ossima (n. CAS: 96-29-7) : è una sostanza largamente usata nel settore dei coatings e, la presenza oltre lo 0,1% in peso nei prodotti vernicianti renderebbe illegale la vendita di questi al grande pubblico.

Ricordiamo che come previsto dal reg REACH, titolo VIII, uno Stato membro, o l’ECHA su richiesta della Commissione europea, possono avviare la procedura di restrizione qualora temano che una determinata sostanza costituisca un rischio inaccettabile per la salute umana o l’ambiente.

Il fascicolo, redatto ai sensi del regolamento REACH (allegato XV), propone la restrizione e contiene informazioni di carattere generale e le motivazioni delle restrizioni proposte. Contiene inoltre i rischi identificati, eventuali informazioni su alternative alla sostanza e sui costi nonché sui benefici per la salute umana e l’ambiente derivanti dalla restrizione.

Il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’ECHA formula il proprio parere in merito all’adeguatezza della restrizione proposta a ridurre i rischi per la salute umana o l’ambiente sulla base del fascicolo e delle osservazioni ricevute durante la consultazione.

Al contempo, il comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC) prepara un parere sugli impatti socioeconomici delle restrizioni proposte, tenendo conto delle osservazioni e delle analisi socioeconomiche fornite dalle parti interessate.

Entro tre mesi dal ricevimento dei pareri dei due comitati, la Commissione fornisce un progetto di emendamento dell’elenco delle restrizioni contenuto nell’allegato XVII di REACH. La decisione finale è adottata coinvolgendo gli Stati membri e il Parlamento europeo.


Fonte: Commissione Europea (1 e 2)

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