Raccomandazione per l'inclusione in Allegato XIV di 18 sostanze
L'ECHA ha valutato quali sostanze presenti nella Candidate list dovrebbero essere incluse nell'elenco delle autorizzazioni in via prioritaria
L’ECHA valuta periodicamente le sostanze presenti nella Candidate list per stabilire quali siano quelle da includere nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione, ovvero nell’Allegato XIV del Reg. REACH 1907/2006, in via prioritaria. La priorità su una data sostanza è conferita in base ai dati sulle proprietà intrinseche di pericolosità, sull’uso ampiamente dispersivo o su volumi elevati che fanno rientrare tale sostanza nel campo di applicazione del requisito di autorizzazione. Nell’ambito del processo di prioritizzazione, l’ECHA avvia una consultazione pubblica che dura 90 giorni.
La bozza di raccomandazione nell’allegato di autorizzazione comprende le seguenti informazioni:
- data di scadenza a partire dalla quale l’immissione sul mercato e l’uso della sostanza sono vietati, salvo i casi in cui sia rilasciata un’autorizzazione o si applichi un’esenzione da tale requisito;
- data ultima di presentazione entro cui devono pervenire le domande, se il richiedente vuole continuare a immettere la sostanza sul mercato o a usarla dopo la data di scadenza;
- periodi di revisione per alcuni usi;
- eventuali usi esentati dal requisito di autorizzazione.
Il comitato degli Stati membri redige il proprio parere in merito al progetto di raccomandazione, tenendo conto delle osservazioni ricevute nel corso della consultazione pubblica.
Il parere del comitato e le osservazioni ricevute durante la consultazione pubblica aiutano l’ECHA a portare a termine la propria raccomandazione. La raccomandazione dell’ECHA è presentata alla Commissione europea, che decide in merito alle sostanze da includere nell’elenco di quelle soggette ad autorizzazione.
Si ricorda che comunque esistono alcune esenzioni generiche dal requisito di autorizzazione. Oltre a queste, l’ECHA può proporre esenzioni per sostanze e usi specifici, laddove esista una legislazione specifica dell’UE relativa ai requisiti minimi per garantire un controllo adeguato dei rischi al fine di proteggere la salute umana o l’ambiente. Queste esenzioni sono specificate nella raccomandazione che l’ECHA presenta alla Commissione.
NOME SOSTANZA |
NUMERO EC |
NUMERO CAS |
4,4'-isopropylidenediphenol (bisphenol A; BPA) |
201-245-8 |
80-05-7 |
1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloro |
/ |
/ |
Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine |
/ |
/ |
2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa |
239-622-4 |
15571-58-1 |
Reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4- |
/ |
/ |
4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl |
209-218-2 |
561-41-1 |
Dioxobis(stearato)trilead |
235-702-8 |
12578-12-0 |
Fatty acids, C16-18, lead salts |
292-966-7 |
91031-62-8 |
Trilead dioxide phosphonate |
235-252-2 |
12141-20-7 |
Sulfurous acid, lead salt, dibasic |
263-467-1 |
62229-08-7 |
[Phthalato(2-)]dioxotrilead |
273-688-5 |
69011-06-9 |
Trilead bis(carbonate) dihydroxide |
215-290-6 |
1319-46-6 |
Lead oxide sulfate |
234-853-7 |
12036-76-9 |
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [1], |
201-604-9 |
85-42-7 |
Hexahydromethylphthalic anhydride [1], |
247-094-1 |
25550-51-0 |
Tetraethyllead |
201-075-4 |
78-00-2 |
2-methoxyethanol |
203-713-7 |
109-86-4 |
2-ethoxyethanol |
203-804-1 |
109-86-4 |
Dal punto di vista chimico-industriale le sostanze più importanti sono il Bisfenolo A, Fatty acids, C16-18, lead salts, il 2-methoxyethanol e il 2-ethoxyethanol.
Il 4,4'-isopropilidendifenolo (Bisfenolo A) è stato identificato come sostanza estremamente preoccupante (SVHC) ai sensi dell'articolo 57, lettera c), in quanto è classificato nell'allegato VI, parte 3, tabella 3.1 del regolamento (CE) n. 1272/2008 come tossico per la riproduzione, categoria 1B, H360F ("Può danneggiare la fertilità") e pertanto è stato incluso nell'elenco di sostanze candidate per l'autorizzazione il 12 gennaio 2017. La quantità di bisfenolo A fabbricato e/o importati nell'UE, in base ai dati di registrazione supera 1.000.000 t/a. Una parte di questo tonnellaggio si riferisce al monomero importato come parte di polimeri e quindi non è considerato per la valutazione prioritaria. Alcuni usi sembrano non essere nello scopo della probabile autorizzazione, ad esempio nell’utilizzo come intermedio per la produzione di policarbonato, resine epossidiche e rivestimento di materiali. Pertanto il volume che sarebbe influenzato dall’autorizzazione è stimato nell'intervallo di 1.000 - 10.000 t/a.
I Fatty acids, C16-18, lead salts sono stati identificati come sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi dell'articolo 57, lettera c), in quanto classificati nell'allegato VI, parte 3, tabella 3.1 del regolamento (CE) n. 1272/2008 come tossici per la riproduzione, categoria 1A, (H360D ("Può danneggiare il nascituro") e pertanto sono stati inclusi nell'elenco di sostanze candidate per l'autorizzazione il 19/12/2012. La quantità di acidi grassi, C16-18, sali di piombo fabbricati e/o importati nell'UE è secondo i dati di registrazione maggiore a 10.000 t/a. Una parte della quantità prodotta viene esportata direttamente al di fuori dell'UE. Tutto il tonnellaggio per l'uso nell'UE sembra essere nel campo di applicazione dell'autorizzazione. Di conseguenza il volume nel campo di applicazione dell'autorizzazione è stimato intorno alle 10.000 t / a. Questa sostanza è solitamente utilizzata nei siti industriali per la produzione di polimeri come il PVC e come stabilizzante di alcune reazioni organiche.
Il 2-methoxyethanol e il 2-ethoxyethanol sono stati identificati come sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi dell'articolo 57, lettera c), in quanto sono classificate nell'allegato VI, parte 3, tabella 3.1 del regolamento (CE) n. 1272/2008 come tossici per la riproduzione, categoria 1B, H360FD ("Può nuocere alla fertilità, può danneggiare il nascituro") e pertanto sono stati inseriti nell'elenco di sostanze candidate per l'autorizzazione il 15 dicembre 2010. La quantità di queste due sostanze organiche prodotte e/o importate nell'UE, secondo i dati attuali di registrazione, è nell'intervallo di 1.000 - 10.000 t/a. Alcuni usi sembrerebbero non rientrare nel campo di applicazione dell'autorizzazione, come ad esempio l’uso come intermedio nella produzione di sostanze chimiche e come sostanza chimica di laboratorio nella ricerca e nello sviluppo scientifici.
Il volume nel campo di applicazione dell'autorizzazione è stimato nell'intervallo da 1.000 a 10.000 t/a. Questo sostanze sono soprattutto utilizzate tal quali o in miscela come solventi (per vernici, per impregnanti) oppure come agenti di estrazione di altre sostanze e in alcuni processi industriali come sostanze di processo nell’ambito farmaceutico/polimerico.
Sul sito di ECHA (https://echa.europa.eu/it/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list) è possibile inviare i propri commenti e studi, in questo modo l’Agenzia Europea avrà maggiori informazioni per valutare le proposte e poter giungere con maggior consapevolezza alla conclusione di includere o meno le sostanze citate in All.XIV. Si consiglia alle aziende che hanno in magazzino o che utilizzano queste 18 sostanze di monitorare con estrema attenzione il loro destino, poiché in un futuro prossimo potrebbe essere problematico trattare queste sostanze se dovessero effettivamente entrare in regime di Autorizzazione.
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