Rilasciata autorizzazione all’uso per “Dicromato di potassio” e “Tris(cromato) di dicromo”
Riassumiamo brevemente le aziende autorizzate, i loro usi e il periodo di autorizzazione concesso
Con decisione C (2020)2 07 del 1° aprile 2020, il Dicromato di potassio (CE 231-906-6; N.CAS 7778-50-9) è stato autorizzato per i seguenti usi:
- “Impiego nella formulazione di miscele destinate esclusivamente all’uso REACH/20/3/1”
e
- “Uso per il trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici per il settore aerospaziale in processi di trattamento superficiale che richiedono una delle funzioni fondamentali elencate nell’allegato”
Di seguito riportiamo le aziende autorizzate ed i numeri di autorizzazione correlati:
Brenntag UK Ltd | REACH/20/3/0 (1° uso) |
Brenntag UK Ltd | REACH/20/3/0 (2° uso) |
La data di scadenza del periodo di revisione dell'autorizzazione è stata fissata al 21 settembre 2024. Inoltre, ricordiamo che tale autorizzazione è stata rilasciata a norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006: “i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.”.
Fonte (1): Eur-Lex
Con decisione C(2020)2056 dell’8 aprile 2020, il Tris(cromato) di dicromo (CE 246-356-2; N.CAS 24613-89-6) è stato autorizzato per il seguente uso:
- “Impiego in applicazioni per rivestimenti di conversione chimica nel settore aerospaziale e della difesa nelle quali una delle seguenti funzionalità o proprietà fondamentali è necessaria per l’uso previsto: resistenza alla corrosione, inibizione della corrosione attiva, miglioramento dell’aderenza, resistenza chimica, spessore dello strato, proprietà elettriche”
L'azienda autorizzata ed i numeri di autorizzazione correlati sono riportati di seguito:
Wesco Aircraft EMEA Limited | REACH/20/10/0 |
La data di scadenza del periodo di revisione dell’autorizzazione è stata fissata al 22 gennaio 2026. Ricordiamo inoltre che tale autorizzazione è stata rilasciata a norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006: “i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.”.
Fonte (2): Eur-Lex
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