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Sicurezza prodotto

Approvato l’acido L-(+)-lattico per il PT 6

Scopriamo le condizioni di approvazione della sostanza utilizzata come preservante per prodotti durante lo stoccaggio

La Commissione ha pubblicato in data 24/10/2022 il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2048 che approva l’acido L-(+)-lattico come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 6 (PT6).

Il Regolamento stabilisce le condizioni di approvazione della sostanza e determina la deadline per la presentazione delle domande di autorizzazione dei prodotti a base di tale attivo per il PT 6 al 1° novembre 2023, al fine di poter beneficiare del periodo transitorio.

Tra le specifiche di approvazione più rilevanti, si riscontra che l’immissione sul mercato di articoli trattati è soggetta alle seguenti condizioni:

1. La persona responsabile dell’immissione sul mercato di una sostanza o miscela trattata con la sostanza o che lo contiene in concentrazione tale da comportarne una classificazione per

  • corrosione/irritazione cutanea categoria 1C (H314) o lesioni oculari/irritazione oculare (H318) ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), garantisce che l’esposizione del pubblico sia ridotta al minimo mediante adeguate misure di mitigazione del rischio che possono comprendere anche l’uso di una formulazione simile a gel, un imballaggio con dosatore o un imballaggio con un involucro solubile (soluble bags);
  • tossicità acuta dovuta a corrosione per le vie respiratorie ai sensi del Regolamento CLP, garantisce che l’esposizione inalatoria del pubblico sia ridotta al minimo mediante adeguate misure di mitigazione del rischio che possono comprendere una etichetta recante le indicazioni «non rientrare nell’area trattata finché non è asciutta, non utilizzare in presenza o in prossimità del pubblico»;

2. Il responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo trattato con la sostanza o che lo contiene assicura che l’etichetta sia conforme all’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma del Regolamento (UE) n. 528/2012 (BPR);

3. Le autorità competenti degli Stati membri o, nel caso di una autorizzazione dell’Unione, la Commissione specificano nel sommario delle caratteristiche del biocida (SPC) le pertinenti istruzioni per l’uso e le precauzioni da indicare sull’etichetta degli articoli trattati a norma dell’articolo 58 del BPR.

Se la sua azienda immette sul mercato prodotti biocida o articoli trattati con la sostanza acido L-(+)-lattico a scopo di preservare il prodotto durante lo stoccaggio (PT 6), Normachem può aiutarla nella gestione degli adempimenti necessari in termini di conformità regolatoria ai sensi del Regolamento BPR.


Fonte: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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