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Sicurezza prodotto

Ultime sostanze attive biocide non approvate

Aggiornamento della lista di combinazione sostanze attive/tipo di prodotto non approvate ai sensi del Regolamento Biocidi

Il programma di riesame delle sostanze attive prosegue, portando con sé nuove decisioni di non approvazione di sostanze attive biocide. Pertanto, non sarà più possibile autorizzare prodotti biocidi contenenti i principi attivi sotto menzionati se combinati con il Product Type (PT) associato alla decisione di non approvazione.

Le sostanze attive/tipo di prodotto di seguito riportate non sono state supportate durante il loro percorso di valutazione, portando così alla loro non approvazione finale:

  • Cloruro di dialluminio pentaidrossido (EC 234-933-1; CAS 12042-91-0) PT 2;
  • Sodio N-(idrossimetil)glicinato (EC 274-357-8; CAS 70161-44-3) PT 6;
  • Miscela di diossido di titanio e cloruro di argento (EC N/A; CAS N/A) PT 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11;
  • (Benzilossi)metanolo (EC 238-588-8; CAS 14548-60-8) PT 13;
  • Cloruro di argento (EC 232-033-3; CAS 7783-90-6) PT 1;
  • 7a-etildiidro-1H,3H,5Hoxazolo[3,4-c]oxazolo (EDHO) (EC 231-810-4; CAS 7747-35-5) PT 6, 13;
  • cis-1-(3-chloroallyl)-3,5,7- triaza-1- azoniaadamantane chloride (cis CTAC) (EC 426-020-3; CAS 51229-78-8) PT 6, 13;
  • Metenamina 3- cloroallilcloruro (CTAC) (EC 223-805-0; CAS 4080-31-3) PT 6, 12, 13.

Tenuto conto del parere di ECHA, la Commissione ha emanato la decisione di non approvazione per il seguente principio attivo/tipo di prodotto in quanto sono stati forniti dati insufficienti a soddisfare i requisiti dell’allegato II del Regolamento Biocidi:

  • Ditiocianato di metilene (CE  228-652-3, CAS 6317-18-6) PT 12.

Infine, la seguente sostanza attiva/tipo di prodotto non è stata approvata in quanto secondo l’Agenzia le specifiche di riferimento proposte e stabilite sulla base dei dati forniti dai richiedenti non erano in linea con la composizione del test material utilizzato per gli studi tossicologici forniti dai richiedenti stessi. Inoltre, l’Agenzia ha identificato un rischio non accettabile sia per l’uomo sia per l’ambiente. Di conseguenza, la decisione di non approvazione da parte della Commissione:

  • D-alletrina (CAS 231937-89-6) PT 18.

 

Fonte: EUR-Lex, Commissione europea (1, 2 e 3)

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