Bozza delle modifiche all’Allegato VIII del Regolamento CLP
Rese note le bozze di due Regolamenti Delegati riguardanti la notifica delle miscele pericolose
Nei giorni scorsi sono state rese note le bozze di due Regolamenti Delegati che modificheranno il Reg. (UE) 542/2017. Le principali novità riguardano i nodi che fino ad oggi sono rimasti irrisolti riguardanti la trasmissione delle informazioni delle miscele pericolose ai sensi dell’art.45 del CLP.
Illustriamo di seguito una sintesi.
1) Regolamento Delegato che modifica l’art.25 del Reg. CLP.
Verrà modificato l’art.25 del Reg. CLP aggiungendo il paragrafo 8. Tale paragrafo stabilisce, nella bozza, come dovranno essere etichettate le pitture a tintometro formulate presso il rivenditore su richiesta del cliente. Il problema sollevato dagli stakeholders infatti è che presso il rivenditore l’acquirente sceglie e personalizza le pitture generando innumerevoli miscele diverse, per le quali non è possibile preliminarmente generare un UFI né notificarle.
La bozza prevede l’esenzione di tale miscele dalla notifica che però dovranno riportare gli UFI delle MIM utilizzate per miscelarle tra le informazioni supplementari in etichetta. Questo per ovviare alla mancanza di informazioni per la gestione delle emergenze.
Per le MIM componenti delle miscele formulate nel punto vendita contenute in concentrazioni superiori al 5% dovranno essere indicate anche le concentrazioni in ordine decrescente.
2) Regolamento Delegato che modifica l’Allegato VIII
La bozza di questo Regolamento Delegato illustra la soluzione proposta per ovviare al problema dei fornitori alternativi e/o all’ uso di materie prime simili ma non uguali che vengono stoccate insieme.
Il concetto che si introduce è quello dell’“interchangeable component group” che ha lo scopo di raggruppare miscele simili dal punto di vista tossicologico fornendo nel dossier solo le informazioni su una miscela e non sulle variabili presenti in azienda. I componenti (MIM o sostanze) possono essere raggruppati se:
- sono classificati allo stesso modo;
- hanno la stessa funzione tecnica;
- hanno il medesimo profilo tossicologico;
- se è stato verificato che, interscambiandoli, le proprietà di pericolo della miscela finale rimangono invariate.
A queste regole generali si aggiungono altre regole specifiche a seconda della classificazione dei componenti (es. i corrosivi).
Per agevolare alcuni settori sono state create delle miscele standard per i cementi (20 in totale) e delle miscele cementizie (2) e sono previste delle deroghe per alcuni carburanti che sono stati specificati in una nuova tabella della bozza del regolamento.
Gli atti in bozza presumibilmente diverranno definitivi tra luglio e settembre, però potrebbero subire cambiamenti durante questi mesi perché soggetti a ulteriori consultazioni. Invitiamo pertanto tutti gli interessati a rimanere aggiornati sugli ulteriori sviluppi in materia (per ricevere tutti gli aggiornamenti normativi è possibile iscriversi gratuitamente al nostro servizio di newsletter Normachem Informa cliccando qui).
Fonti:
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