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Sicurezza prodotto

Presentate due nuove proposte di restrizione da parte di Francia e Germania

Nell’ultimo mese sono state presentate due nuove proposte di modifica dell’Allegato XVII del Reg. REACH, rispettivamente da Francia e Germania

Nell’ultimo mese sono state presentate due nuove proposte di modifica dell’Allegato XVII del Reg. REACH, rispettivamente da Francia e Germania.

Da una parte la Francia ha presentato una proposta di modifica della restrizione n.31 al fine di ridurre i rischi per la salute e l'ambiente associati al riutilizzo e agli usi secondari del legno trattato con creosoto (CAS 8001-58-9, EC 232-287-5) o sostanze correlate.

È interessante notare che tale proposta di restrizione arriva in corrispondenza del processo di valutazione per il rinnovo dell’autorizzazione del creosoto come sostanza attiva biocida (PT08 – preservanti del legno); secondo le parti interessate le proprietà di persistenza, bioaccumulabilità e tossicità della sostanza, nonché le sue proprietà cancerogene, richiedono un intervento legislativo a livello europeo.

Dall’altro lato, la Germania ha avanzato una proposta di restrizione per il bisfenolo A, altri bisfenoli e derivati di tali sostanze con proprietà di interferenza endocrina per l’ambiente. Le sostanze interessate sarebbero le seguenti:

  • 4,4'-isopropylidenediphenol (‘Bisphenol A’, BPA, EC 201-245-8), già inclusa in Candidate List;
  • 4,4'-(1-methylpropylidene)bisphenol (‘Bisphenol B’, BPB, EC 201-025-1) già inclusa in Candidate List;
  • 4,4'-sulphonyldiphenol (‘Bisphenol S’, BPS, EC 201-250-5);
  • 4,4'-methylenediphenol (‘Bisphenol F’, BPF, EC 210-658-2);
  • 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol (‘Bisphenol AF’, BPAF, EC 216-036-7) and its salts;

con il proposito di estendere il campo di applicazione della restrizione ad eventuali altre sostanze della famiglia che potrebbero essere incluse in Candidate List in qualità di interferenti endocrini.

Di seguito riportiamo gli aspetti salienti del testo della proposta:

  • Divieto di immissione sul mercato di miscele o articoli contenenti tali sostanze in concentrazioni superiori a 10 ppm (0.001% in peso). Il valore limite si riferisce alla somma di tutte le sostanze per cui si applica la restrizione nelle miscele o articoli considerati.
  • Il divieto non si applica nei casi in cui i bisfenoli fossero legati covalentemente ad una qualsiasi matrice (es.: cross linker) o utilizzati come intermedi.
  • Potrebbero essere previste delle deroghe per l’uso del bisfenolo in carta riciclata, fluoroelastomeri, policarbonato, resine epossidiche e articoli in pelle. Le deroghe prevedono comunque un limite di concentrazione massimo possibile.

Siamo soltanto nella prima fase del processo di eventuale modifica dell’Allegato XVII ma, considerato il grande uso di questa famiglia di sostanze e le implicazioni che portano in diversi settori industriali (dallo stampaggio di materie plastiche al mondo dell’elettronica), sarà fondamentale monitorarne lo status normativo nei prossimi mesi.


Fonte: ECHA (1 e 2)

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