Proposta di restrizione per l’N,N-dimetilformammide (DMF)
La Commissione ha considerato inaccettabili i rischi dovuti all’esposizione alla DMF e ha presentato una bozza di regolamento per la modifica dell’allegato XVII REACH dedicato alle Restrizioni
Il 5 ottobre 2018, l’Italia ha presentato una proposta di restrizione per l’N,N-dimetilformammide, sostanza prodotta ed utilizzata in grandi quantità come solvente organico sia nel settore industriale che in quello professionale in tutta Europa e classificata come Repr. 1B, Acute Tox 4 (inalatoria e dermica) e Eye Irrit.2.
A seguito dell’adozione delle opinioni di RAC e SEAC, che hanno ritenuto opportuno procedere con l’inserimento di una nuova restrizione al fine di tutelare la salute dei lavoratori, la Commissione ha considerato inaccettabili i rischi dovuti all’esposizione alla DMF e ha presentato una bozza di regolamento per la modifica dell’allegato XVII “Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi” del Regolamento REACH alla WTO.
La restrizione appare molto simile a quella già ufficializzata per la sostanza 1-metil-2-pirrolidone, ecco di seguito il testo proposto:
- Non è ammessa l’immissione sul mercato come sostanza in quanto tale, come costituente di un’altra sostanza o di una miscela di DMF in concentrazione superiore o uguale allo 0.3%, se produttori, importatori e utilizzatori a valle non hanno incluso in CSR e schede di sicurezza i DNELs inalatorio e dermico, rispettivamente 6 mg/m3 e 1,1 mg/kg/day, relativi all’esposizione a lungo termine dei lavoratori.
- Non è ammessa l’immissione sul mercato come sostanza in quanto tale, come costituente di un’altra sostanza o di una miscela di DMF in concentrazione superiore o uguale allo 0.3%, se produttori e utilizzatori a valle non hanno predisposto le misure di gestione del rischio (RMM) e le condizioni operative (CO) idonee ad assicurare che l’esposizione dei lavoratori sia inferiore ai valori di DNEL sopra-citati.
Teniamo a precisare ache ad oggi si tratta soltanto di una bozza di regolamento la cui adozione è prevista per il primo quarto del 2021. A seguito dell’adozione sarà applicato un periodo transitorio di 24 mesi prima dell’effettiva applicazione della restrizione, al fine di permettere alle aziende di implementare le condizioni operative e le misure di gestione del rischio richieste.
Fonti:
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