Rilasciate autorizzazioni all’uso per il “Dicromato di sodio” e “Cromato di stronzio”
Rilasciate le nuove autorizzazioni REACH
Con decisioni C(2020)6518 e C(2020) 5826 rispettivamente del 30 Settembre 2020 (1) e 28 Agosto 2020 (2) , il Dicromato di sodio (CE 234-190-3; N.CAS 10588-01-9) è stato autorizzato per i seguenti usi:
(1) “Applicazioni, nel settore aerospaziale, della sigillatura dopo anodizzazione, nelle quali le funzionalità fondamentali di resistenza alla corrosione o di inibizione della corrosione sono necessarie per l’uso previsto".
(2) “Additivo per la soppressione di reazioni parassitarie e dell’evoluzione di ossigeno, per il tamponamento del pH e per la protezione catodica dalla corrosione nella produzione elettrolitica del clorato di sodio”.
Di seguito le aziende autorizzate ed i numeri di autorizzazione correlati:
(1) Wesco Aircraft EMEA Limited REACH/20/114/0
(2) Società Chimica Bussi SpA. REACH/20/16/0
La data di scadenza del periodo di revisione dell’autorizzazione è stata fissata al 21 Settembre 2024 per l’utilizzo nel settore aerospaziale e 12 anni dalla data di adozione della decisione (28 agosto 2032) come additivo nella produzione elettrolitica di clorato di sodio.
Con decisione C(2020) 6231 del 17 Settembre 2020 , il Cromato di Stronzio (CE 232-142-6; N.CAS 7789-06-2) è stato autorizzato per il seguente uso:
“Utilizzo in primer applicati dal settore aerospaziale e della difesa nei casi in cui la destinazione d’uso rende necessaria una delle seguenti funzionalità o proprietà essenziali: resistenza alla corrosione, inibizione della corrosione attiva, miglioramento dell’aderenza, resistenza agli sbalzi termici e resistenza chimica”
Di seguito le aziende autorizzate ed i numeri di autorizzazione correlati:
(1) Wesco Aircraft EMEA Limited REACH/20/12/0
(2) PPG Europe B.V REACH/20/12/1
(3) Cytec Engineered Materials Ltd REACH/20/12/2
La data di scadenza del periodo di revisione dell’autorizzazione è stata fissata al 22 Gennaio 2026.
Tutte le autorizzazioni sopra elencate sono state rilasciate a norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del Regolamento REACH secondo il quale: “I vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative”.
Fonti:
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