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Sicurezza ambientale

ECONOMIA CIRCOLARE – possibili interazioni tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti

Contestualmente al progetto mondiale AGENDA 2030, l’Unione Europea ha cominciato ad approciarsi alla c.d. Economia Circolare. Il concetto di Economia Circolare comporta l'implementazione di un’economia sostenibile, la quale deve essere in grado di utilizzare le risorse in modo efficiente rimanendo competitiva nel mercato.

Per questo motivo abbiamo previsto questo articolo, suddiviso in due puntate (clicca qui per la parte 1 e clicca qui per la parte 2), sulle possibili interazioni dell'Economia CIrcolare tra la normativa in materia di sostanze chimche, prodotti e rifiuti. Buona lettura!

PARTE 1 di 2

SOMMARIO PARTE 1
  1. INTRODUZIONE
  2. UE E ECONOMIA CIRCOLARE
  3. INTEGRAZIONE FRA NORMATIVE DI PRODOTTO E AMBIENTALI
    1. Le informazioni sulla presenza di sostanze problematiche non sono facilmente accessibili a coloro che trattano i rifiuti e li preparano per il recupero
    2. I rifiuti possono contenere sostanze la cui presenza in prodotti nuovi non è più permessa
    3. Norme UE in materia di “end of waste” non armonizzate
    4. Metodi di classificazione del pericolo non allineati fra sostanze e rifiuti
  4. STATO AVANZAMENTO LAVORI

BIBLIOGRAFIA

1. INTRODUZIONE

Nel 2015, contestualmente al progetto mondiale AGENDA 2030, l’Unione Europea ha iniziato a muovere i primi passi nella definizione di una legislazione che operasse in ottica di una Economia Circolare. Il concetto di Economia Circolare si può riassumere in una Economia in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo. Si tratta quindi di un’economia sostenibile che rilasci poche emissioni di CO2 e utilizzi le risorse in modo efficiente rimanendo competitiva.

Dal documento di presentazione del progetto datato 2/12/2015 sono quasi passati tre anni e da allora sono stati fatti passi importanti, fra cui la valutazione a livello europeo della necessità di integrare le attuali normative di “prodotto” come il REACH a quelle ambientali.

Il presente approfondimento parte appunto dal documento del 2015 in cui l’UE si prende l’impegno di innovare il sistema economico verso un sistema circolare, fino alla recente pubblicazione del parere del Comitato economico e sociale europeo sulla integrazione fra le normative relative alle sostanze chimiche, ai prodotti e ai rifiuti.

Detto ciò, si presenta il sommario di questo approfondimento, che continuerà la prossima settimana con lo stato di avanzamento dei lavori:

2. UE E ECONOMIA CIRCOLARE

Attraverso il documento pubblicato il 2/12/2015 “L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare” la Commissione Europea comunica il piano che l’UE porterà avanti nei successivi 15 anni al fine di raggiungere una Economia sostenibile.

Il documento in particolare chiarisce quali sono i fattori fondamentali su cui è necessario intervenire per giungere ad una c.d. Economia Circolare:

  • PRODUZIONE: L’Economia Circolare inizia con la progettazione e la produzione di merci. La progettazione influenza fortemente l’approvvigionamento delle risorse, il loro uso e la conseguente generazione di rifiuti durante tutto il ciclo di vita del prodotto.
  • CONSUMO: la scelta di milioni di individui (consumatori) può influenzare in modo sostanziale l’Economia Circolare. Tale scelta deve essere orientata da informazioni più approfondite e comprensibili, da prezzi concorrenziali e da una sensibilizzazione generalizzata relativamente alle tematiche ambientali.
  • GESTIONE DEI RIFIUTI: nell’Economia circolare deve valere la c.d. “gerarchia dei rifiuti”, concetto già richiamato all’art. 179 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. La gerarchia dei rifiuti stabilisce un ordine di priorità e assegna il primo posto alla prevenzione, seguita da preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di energia e, da ultimo, smaltimento (es. in discarica).
  • “DA RIFIUTI A RISORSE”: l’economia circolare incentiva il mercato delle materie prime recuperate dai rifiuti e il riutilizzo di acqua.
  • SETTORI PRIORITARI: Si individuano i settori prioritari di intervento: Plastica, rifiuti alimentari, materie prime essenziali, rifiuti da costruzione/demolizione, biomassa e prodotti biologici.
  • INNOVAZIONE: Per poter ottenere una Economia circolare l’innovazione è il cardine del cambiamento strutturale
  • MONITORARE I PROGRESSI.

In allegato al documento della Commissione è presentato il piano di azione vero e proprio che pone obiettivi specifici per ciascun fattore sopra analizzato.

3. INTEGRAZIONE FRA NORMATIVE DI PRODOTTO E AMBIENTALI

Come anticipato, passare ad una economia circolare significa incentivare il recupero e il riutilizzo dei prodotti valorizzandoli al massimo, favorendo contestualmente il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di gas serra. Tuttavia la presenza di determinate sostanze chimiche spesso impedisce il recupero e il riutilizzo di determinati prodotti, bloccando di fatto il circolo virtuoso obiettivo dell’economia circolare.

Per far fronte a tale difficoltà la Commissione Europea sta da tempo affrontando il tema dell’integrazione fra le normative sui prodotti, sulle sostanze chimiche e le normative ambientali.

Il documento COM(2018) 32 final del 16/01/2018 ha appunto lo scopo di promuovere un'ampia discussione in merito fra le parti interessate all'interno dell'Unione.

Nel documento sono evidenziate quattro principali criticità per le quali sono stati definiti degli obiettivi e delle azioni pianificate:

3.1. LE INFORMAZIONI SULLA PRESENZA DI SOSTANZE PROBLEMATICHE NON SONO FACILMENTE ACCESSIBILI A COLORO CHE TRATTANO I RIFIUTI E LI PERPARANO PER IL RECUPERO

I rifiuti sono spesso costituiti da merci miste prodotte in tempi diversi che soddisfano standard di prodotto diversi. Spesso le aziende che gestiscono rifiuti non hanno accesso alle informazioni sulla composizione delle merci che gestiscono perché l'informazione non esiste o non è disponibile quando il bene diventa rifiuto.

Obiettivo
Assicurare che le informazioni relative alle sostanze preoccupanti presenti nei prodotti (e negli articoli) arrivino a tutti gli attori della catena di approvvigionamento, comprese le aziende che gestiscono rifiuti (es. recuperatori).

Azioni pianificate

  • Realizzare uno studio di fattibilità su specifici settori per valutare quali possono essere i sistemi informativi e le strategie più adeguate a tracciare la presenza di queste sostanze. Si stima che lo studio sarà pronto a fine 2019
  • Sviluppo di procedure per far in modo che articoli importati non contengano sostanze non autorizzate per la produzione di articoli in UE
  • Realizzazione di procedure semplificate per proibire sostanze CMR (cancerogene, mutagene e reprotossiche) negli articoli destinati ai consumatori
3.2. I RIFIUTI POSSONO CONTENERE SOSTANZE LA CUI PRESENZA IN PRODOTTI NUOVI NON E' PIU' PERMESSA

Ciò riguarda ad esempio rifiuti contenenti sostanze in regime di Restrizione (rif. All.XVII del Reg. REACH), presenti nel prodotto in quanto lecite al momento della produzione dello stesso ma che, in caso di recupero del rifiuto, potrebbero presentarsi nuovamente in nuovi prodotti rendendoli di fatto non commercializzabili. Un esempio sono i ritardanti di fiamma (restrizione 45) o gli ftalati (restrizione 51) presenti nelle plastiche;

Obiettivo
Facilitare il riciclaggio e aumentare il riutilizzo delle materie recuperate promuovendo cicli di materiali non tossici.

Tenere in considerazione, in fase di valutazione di restrizioni o esenzioni particolari, anche il loro impatto sul recupero e sul riutilizzo. Dovrà in particolar modo essere definito se ammettere che le materie recuperate possano contenere sostanze chimiche ormai vietate nei materiali iniziali ed eventualmente a che condizione.

Azioni pianificate

  • Sviluppo di una metodologia per supportare valutazioni/decisioni in merito alla possibilità di recupero di un rifiuto contenente sostanze problematiche. Dovranno essere valutati i costi-benefici del recupero rispetto allo smaltimento. La conclusione di questo processo è prevista per la metà del 2019.
  • È in fase di valutazione l'applicazione di una legislazione di attuazione che consenta un controllo efficace dell'uso dell'esenzione dall’obbligo di registrazione REACH prevista dall’Art. 2 par.7 lettera d) del Reg. REACH per le sostanze recuperate.
3.3. NORME UE IN MATERIE DI "END OF WASTE" NON ARMONIZZATE

I criteri per definire quando un rifiuto cessa di essere tale non sono ad oggi armonizzati, ciò causa non pochi problemi ai recuperatori di rifiuti che spesso non sanno a quale normativa fare riferimento.

Obiettivo
Sviluppare un’interpretazione più armonizzata e regole specifiche relativamente all’end-of-waste per favorire l’uso delle materie recuperate un EU

Azioni pianificate

  • Cooperazione tra le reti di esperti delle normative di prodotto e rifiuti per raccogliere i criteri europei a livello nazionale e europeo in materia di EoW e sottoprodotti
3.4. METODI DI CLASSIFICAZIONE DEL PERICOLO NON ALLINEATI FRA SOSTANZE E RIFIUTI

Altra fondamentale criticità nel passaggio delle informazioni riguarda il fatto che le metodiche di definizione dei pericoli associati all’uso dei prodotti chimici sono differenti (o almeno non allineate) a quelle impiegate per la classificazione dei rifiuti (es, Frasi H per le sostanze vs frasi HP per i rifiuti). Ad esempio lo stesso materiale contenente sostanze pericolose può essere classificato pericoloso o no in funzione della sua natura di prodotto chimico o di rifiuto.

Obiettivo
Garantire un approccio più coerente tra i prodotti chimici e le regole di classificazione dei rifiuti.

Azioni pianificate

  • È stata prevista e successivamente pubblicata una guida sulla classificazione dei rifiuti per favorire un approccio comune, ovvero il documento 2018/C 124/01 Comunicazione della Commissione — Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti del 09/04/2018.
  • Promozione di scambio delle “best-practices” in relazione ai test di classificazione per l’assegnazione della frase HP14 per una loro eventuale armonizzazione

In merito all’argomento in oggetto il documento lascia un interrogativo: Dovremmo allineare ulteriormente le regole sulla classificazione dei pericoli in modo che i rifiuti siano considerati pericolosi secondo le stesse regole dei prodotti? Forse un giorno rifiuti e sostanze chimiche saranno classificati mediante la stessa metodica.

4. STATO AVANZAMENTO LAVORI

Il documento citato al paragrafo precedente è datato 16/01/2018, ma qual è il punto della situazione oggi, a quasi un anno dalla pubblicazione?

 

PARTE 2 di 2

SOMMARIO PARTE 2
  1. INTRODUZIONE ALLA PARTE 2
  2. STATO AVANZAMENTO LAVORI (Pt.2)
    1. Consultazione delle parti interessate
    2. Aggiornamento della Direttiva Quadro Rifiuti
    3. Futuro Database SVHC negli articoli
    4. Parere del Comitato economico e sociale europeo

BIBLIOGRAFIA

1. INTRODUZIONE ALLA PARTE 2

La settimana scorsa vi abbiamo illustrato la posizione dell’Europa rispetto al tema dell’economia circolare e gli obiettivi ai fini dell’integrazione tra normative di prodotto e ambientali nell’ottica della sostenibilità ambientale. Vi abbiamo in particolare raccontato il documento COM(2018) 32 final pubblicato il 16/01/2018, mentre in questo nuovo articolo di approfondimento vedremo il punto della situazione odierno (a quasi un anno dalla sua pubblicazione).

2. STATO AVANZAMENTO LAVORi
2.1 Consultazione delle parti interessate

Il 23 luglio 2018 è stata aperta una consultazione rivolta a “qualsiasi parte interessata, inclusi privati cittadini, aziende, organizzazioni, autorità pubbliche ecc.” con l'obiettivo di valutare la reazione delle parti interessate alle diverse opzioni e domande poste in relazione alle quattro questioni principali descritte nella comunicazione e nel documento di lavoro dei servizi della Commissione.

La consultazione è rimasta aperta fino al 29 ottobre scorso, e gli interessati hanno potuto fornire commenti tramite il sito della Commissione Europea al link che potete visualizzare cliccando QUI.

2.2 Aggiornamento della direttiva quadro rifiuti

Nel panorama illustrato, il 14 giugno 2018 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale Europea 4 nuove Direttive, le quali vanno a modificare la normativa relativa alla gestione dei rifiuti con il fine di garantire la transizione verso un’economia circolare.

Merita particolare interesse la Dir. (Ue) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (c.d. Direttiva Quadro sui Rifiuti), prevedendo tra le altre cose che:

  • siano adottate misure che garantiscano che qualsiasi fornitore di un articolo quale definito al punto 33 dell’articolo 3 del Reg. REACH fornisca le informazioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a decorrere dal 5 gennaio 2021;
  • l’Agenzia europea per le sostanze chimiche istituisca e mantenga a tale scopo una banca dati entro il 5 gennaio 2020. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche fornisce ai gestori del trattamento dei rifiuti l’accesso a tale banca dati. Essa fornisce inoltre ai consumatori, su richiesta, l’accesso a tale banca dati.

La Direttiva, entrata in vigore il 04/07/2018, dovrà essere recepita dagli stati membri entro il 5 luglio 2020.

2.3 Futuro database SVHC negli articoli

Alla luce di quanto illustrato nel paragrafo precedente, l’11/07/2018 la newsletter ECHA informa che l’Agenzia Europea della Chimica istituirà una nuova banca dati sulla presenza di sostanze chimiche pericolose negli articoli entro la fine del 2019 per gli operatori e i consumatori del trattamento dei rifiuti. Il database comprenderà le informazioni presentate dalle aziende che producono, importano o vendono articoli contenenti sostanze dell'elenco di sostanze candidate. Le aziende devono presentare queste informazioni entro la fine del 2020.

Il provvedimento di ECHA si inserisce perfettamente quindi nell’obiettivo riferito al punto 1. del piano di azione sull’economia circolare (“informazioni non accessibili ai recuperatori di rifiuti”) e nell’attuale quadro comunitario.

Per ulteriori approfondimenti sul database vi invitiamo a leggere il nostro articolo, reperibile al seguente link: (LINK articolo newsletter Futuro database SVHC negli articoli).

2.4 Parere del Comitato economico e sociale europeo

Il 10/08/2018 il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha pubblicato il proprio parere in merito al piano di azione della Comunità Europea in merito all’economia circolare, con particolare riferimento alla possibile integrazione fra le normative di prodotto e ambientali.

Dal parere si evince come il CESE fondamentalmente sia in accordo con quanto riportato nel documento della Commissione Europea. Sono tuttavia presentate alcune raccomandazioni, alcune delle quali sono riassunte di seguito:

  • Allo stato attuale nel panorama europeo abbiamo già delle norme relative alla limitazione dell’uso di determinate sostanze preoccupanti, il CESE si raccomanda di migliorare l’applicazione di tali norme con particolare riferimento al Reg. REACH e ai seguenti adempimenti da tale norma previsti;
    • Migliorare gli scenari espositivi indicando il momento in cui la sostanza (in quanto tale, in miscela o in un articolo) è da considerarsi rifiuto
    • Prevedere scenari espositivi relativi al fine vita per il riciclaggio, la preparazione per il riutilizzo o lo smaltimento
    • Migliorare la comunicazione effettuata ai sensi dell’Art.33 in merito alla presenza di sostanze SVHC di Candidate List all’interno di articoli in concentrazione superiore allo 0,1%. Il CESE si raccomanda di indicare anche in quale porzione dell’articolo si trova tale sostanza (in modo tale da isolare facilmente durante il recupero la parte contenente la SVHC)
  • Migliorare le attrezzature impiegate per la cernita dei rifiuti negli impianti di recupero
  • Relativamente alla possibilità di commercializzare prodotti recuperati da rifiuti contenenti sostanze preoccupanti, il CESE si raccomanda che le stesse debbano essere inferiori alle soglie eventualmente previste per i prodotti vergini (quindi applicare le restrizioni anche ai prodotti recuperati)
4. BIBLIOGRAFIA
La bibliografia utilizzata per la parte 1 del presente articolo è la seguente:

La bibliografia utilizzata per la parte 2 del presente articolo è la seguente:

Note:

AGENDA 2030: L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030. L’obiettivo n.12 “CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI” riguarda appunto l’Economia Circolare.

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the implementation of the circular economy package: options to address the interface between chemical, product and waste legislation

LE QUATTRO DIRETTIVE PUBBLICATE:

  • Direttiva (Ue) 2018/849, che apporta modifiche alle Direttive relative ai veicoli fuori uso (Direttiva 2000/53/CE), a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori (2006/66/CE) e sui RAEE (2012/19/UE);
  • Direttiva (Ue) 2018/850, che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
  • Direttiva (Ue) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
  • Direttiva (Ue) 2018/852, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

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