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Sicurezza prodotto

Nuove proposte di restrizione per 5 Sali di Cobalto e DMF

Il 05/10/2018 sono stati inviati i dossier per la proposta di due nuove restrizioni relative all’immissione sul mercato e all’impiego di:

  • 5 sali di cobalto
  • N,N-dimetilformammide (DMF)

Si ritiene che siano due proposte innovative in quanto sono esplicitati per la prima volta nel testo della restrizione dei riferimenti a precise misure di gestione del rischio oltre che al rispetto di valori di esposizione ben definiti.
Segue un rapido riassunto delle due proposte di restrizione:

SALI DI COBALTO

La restrizione riguarda 5 sali di cobalto, in particolare:

  • Cobalt sulphate (CAS no 10124-43-3 / 10026-24 - EC no 233-334-2);
  • Cobalt dichloride (CAS no 7646-79-9 / 7791-13-1 - EC no 231-589-4);
  • Cobalt dinitrate (CAS no 10141-05-6 / 10026-22-9 - EC no 233-402-1);
  • Cobalt carbonate (CAS no 513-79-1 - EC no 208-169-4);
  • Cobalt di(acetate) (CAS no 71-48-7 / 6147- 53-1 - EC no 200-755-8).

Tutti i sali citati rientrano oggi nella lista delle sostanze candidate all’Autorizzazione.

In riferimento a tali sali, il testo della restrizione proposto è il seguente:

sss

Il motivo della proposta di restrizione va ricercato nel fatto che il proponente ritiene che i DN(M)EL inalatori definiti dai dichiaranti non siano sufficienti a garantire la protezione dal rischio cancerogeno derivante dall’esposizione alle sostanze. L’ordine di grandezza dei DN(M)EL definiti nei dossier di registrazione dei 5 Sali di Co è 100mg Co/m3 per i lavoratori e 10mg Co/m3 per i consumatori, mentre chi propone la restrizione considera 0,01 mg Co/m3 un valore adeguato.
Da una analisi dei dossier di registrazione non si osservano impieghi dei sali di cobalto da parte dei consumatori, quindi gli stessi sono esclusi dalla restrizione.


Analisi della proposta di Restrizione

È vietata quindi l’immissione sul mercato dei 5 sali come sostanze in quanto tali o all’interno di miscele in concentrazione superiore allo 0,01%, a meno di alcune condizioni particolari. Sono esclusi i sali di Co impiegati nell’alimentazione animale in quanto già regolamentati dal Reg (CE) 1831/2003.
Le condizioni a) e b) chiariscono che i sali possono comunque essere immessi sul mercato se, contestualmente al CSR (del fabbricante/importatore e del DU), come valore di riferimento inalatorio è stata imposta la soglia più cautelativa pari a 0,01mg Co/m3 (e non il DN(M)EL definito nei dossier di registrazione).
La condizione c) chiarisce che le informazioni derivanti dai CSR di cui ai punti a) e b) devono giungere all’utilizzatore mediante una scheda di sicurezza estesa (qualora necessario). In tale e-SDS dovranno essere riportate le condizioni operative e le misure di gestione del rischio che dovranno essere implementate dall’utilizzatore al fine di rispettare il valore inalatorio di 0,01 mg Co/m3. Nel testo del dossier sono riportati spunti per la definizione delle OC/RMM adeguate, come ad esempio l’installazione di LEV (aspirazione localizzata) o l’impiego in processi chiusi. La scheda di sicurezza deve inoltre riportare in sez. 8.1 il valore di riferimento indicato.
La vera novità deriva tuttavia dalla lettera d) del punto 1 della proposta di restrizione. Infatti non basta realizzare e mettere in pratica scenari espositivi tali da garantire il rispetto della concentrazione soglia di 0,01 mg Co/m3 ma tale rispetto dovrà essere dimostrato da monitoraggi della concentrazione aerodispersa di Co per tutti i lavoratori esposti. Si richiama come venga imposto l’obbligo di monitoraggio per tutti i lavoratori senza lasciare la possibilità di elaborazioni statistiche che passano attraverso il concetto di Gruppo Omogeneo di Esposizione (es. UNI 689).

Considerando che generalmente i valori di cobalto misurati in applicazioni industriali come la fabbricazione di batterie, la passivazione e la placcatura portano a valori di concentrazioni ben superiori (da 10 a 100 volte superiori) alla soglia definita dalla restrizione, sarà inevitabile per i fabbricanti e gli utilizzatori a valle rivedere alcune misure di gestione del rischio al fine di rientrare nel valore di riferimento inalatorio proposto dalla restrizione.


N,N-dimethylformamide (DMF)

Segue la proposta di restrizione presentata per la DMF:

ddd

 

La restrizione ha quindi lo scopo di armonizzare i valori di riferimento (DNEL) impiegati contestualmente alla valutazione della sicurezza chimica (CSR).


Analisi della proposta di Restrizione

La restrizione si applica alla sostanza in quanto tale o all’interno di miscele in concentrazione superiore allo 0,3%. La restrizione non impone particolari misure di gestione del rischio o condizioni di immissione sul mercato, si “limita” a definire i livelli di riferimento da impiegare per il calcolo del parametro RCR inalatorio e cutaneo contestualmente alla valutazione della sicurezza chimica in relazione ai lavoratori.

Impone inoltre di riportare nella scheda di sicurezza i DNEL definiti nel testo della restrizione in modo tale che le aziende si possano adeguare agli stessi.
Anche per la DMF il rispetto dei DNEL deve essere garantito:

  • indirettamente rispettando le condizioni operative e le misure di gestione del rischio riportate nella scheda di sicurezza estesa
  • direttamente mediante campagne di monitoraggio in ambiente di lavoro in riferimento all’esposizione inalatoria e cutanea.

 

CONCLUSIONI

Fino ad oggi le restrizioni elencate nell’All. XVII del Reg. REACH imponevano limiti di concentrazione o limitavano gli usi e/o l’immissione sul mercato di determinate sostanze in alcuni settori di mercato (es.: usi dei consumatori). Le due proposte presentate invece non ragionano sulla sostanza/miscela immessa sul mercato ma piuttosto sulla possibilità di esposizione che può derivare dal suo impiego. L’imposizione del rispetto di valori di riferimento inalatori o cutanei è una novità importante che, se entrerà in vigore, porterà ad uno stravolgimento del modo di intendere le restrizioni.

Siamo ottimisti che questo porterà ad una diminuzione dell’esposizione a Co e DMF, ma gli impatti economici non saranno irrilevanti in termini di monitoraggi e modifiche impiantistiche. Si richiamano anche le difficoltà tecniche derivanti dal monitoraggio cutaneo, pratica sicuramente meno diffusa rispetto al monitoraggio inalatorio.

Fonte:

https://echa.europa.eu/it/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e181d575c8

https://echa.europa.eu/it/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e18213ec9e

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