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Sicurezza prodotto

ECHA intende proporre una Restrizione sulle microplastiche

INTRODUZIONE

La plastica è un materiale importante, presente in abbondanza nella nostra economia. Semplifica la nostra vita in molti modi e spesso è più leggera o meno costosa rispetto ad altri materiali. Tuttavia, se non viene smaltita o riciclata correttamente dopo l’uso, può persistere a lungo nell’ambiente e disgregarsi in piccole particelle, chiamate microplastica, che destano preoccupazione”.

Così ECHA apre la propria pagina sulle microplastiche nella sezione del sito denominata “hot topics”.

Nell’ultimo periodo le microplastiche stanno facendo parlare di sé, con particolare riferimento alla propria presenza nelle acque marine. Si ritiene infatti che circa il 2-5% della plastica prodotta finisca negli oceani, di cui una piccola parte sotto forma di microplastica.

La microplastica è composta di particelle molto piccole di materia plastica (generalmente inferiori a 5 mm). Questi frammenti possono formarsi accidentalmente in seguito al deterioramento di pezzi di plastica più grandi, compresi i tessuti sintetici, oppure essere fabbricati e aggiunti intenzionalmente a determinati prodotti per uno scopo specifico, ad esempio come granuli esfolianti negli omonimi preparati per il corpo e per il viso. Una volta rilasciati nell’ambiente, tali frammenti possono accumularsi nell’organismo di animali, come pesci e crostacei, e di conseguenza essere ingeriti anche dai consumatori sotto forma di cibo.In seguito alle preoccupazioni sorte in relazione all’ambiente e alla salute umana, in linea con le procedure del regolamento REACH per la restrizione delle sostanze che presentano un rischio per l’ambiente o la salute, la Commissione ha chiesto all’ECHA di valutare i dati scientifici che giustificano un’azione normativa a livello di UE in merito alla microplastica aggiunta intenzionalmente a prodotti di qualsiasi tipo. Il presente documento si configura come un approfondimento in merito al tema delle microplastiche e alla proposta di restrizione ad oggi in fase di elaborazione.

Si premette che ad oggi la restrizione è ancora in fase di “intenzione“, quindi non è ancora disponibile il testo e l’approfondimento in merito allo scopo e i confini della restrizione.
Il termine per presentare il dossier ai sensi dell’All.XV del Regolamento REACH è il 11/01/2019. Quanto verrà presentato nel presente approfondimento deriva dalla documentazione ad oggi disponibile e potrebbe subire delle modifiche contestualmente alla stesura del dossier di restrizione.

SCOPO DELLA RESTRIZIONE

Il sito ECHA[1] descrive brevemente lo scopo della restrizione: Limitazione dell'uso di particelle microplastiche intenzionalmente aggiunte a qualsiasi tipologia di prodotti al consumo o di uso professionale.

Per capire meglio l’applicabilità della restrizione è fondamentale chiarire cosa si intende per “microplastica” e “intenzionalmente aggiunte”.

Per chiarire tali aspetti, ECHA ha pubblicato il 11/07/18 un documento[2]  in cui si affronta appunto la definizione di microplastica e quando un uso intenzionale di microplastica può essere considerato rilevante per la salute umana e l’ambiente. Le considerazioni fatte di seguito sono appunto tratte da tale documento.

DEFINIZIONE DI "MICROPLASTICA"

Considerando che non vi è ad oggi una definizione internazionalmente riconosciuta di “microplastica”, ECHA ha proposto la seguente definizione:

Qualsiasi particella solida o semi-solida costituita da polimeri o contenente polimeri avente una dimensione di 5mm o meno in almeno una dimensione esterna

Durante un recente meeting[3] sull’argomento la definizione è stata attentamente analizzata identificando 4 criteri che devono quindi essere totalmente rispettati per poter definire un materiale “microplastica”:

  •        Identità della sostanza
  •        Stato fisico
  •        Morfologia
  •        Dimensione
Identità della sostanza

Il primo passo per l’identificazione di un materiale come microplastica è la natura della sostanza che lo forma. La particella deve essere composta da un polimero, la definizione non specifica altro quindi comprende un ampio spettro di sostanze. Sulla base del risk assessment ad oggi in corso si definirà se restringere la definizione ad un set limitato di polimeri.
La definizione attuale include quindi anche i polimeri di origine naturale (es. cellulosa o amido), tuttavia tale origine dovrebbe far sì che possano essere considerati intrinsecamente (bio)degradabili nell’ambiente e come tali non saranno considerati microplastiche. Polimeri presenti in natura che sono in seguito modificati chimicamente saranno invece da considerarsi microplastiche (qualora anche gli altri tre criteri siano rispettati)

Stato fisico

Rientrano nella definizione di microplastica le particelle solide e semi-solide (quest’ultime saranno ulteriormente approfondite durante la predisposizione del dossier di restrizione).

Morfologia

La preoccupazione relativa alle microplastiche è associata alle particelle.
Una particella può essere definita come una "piccola porzione di materia con confini fisici definiti". La definizione viene specificata ulteriormente esplicitando che " una particella ha un limite fisico che può anche essere descritto come un'interfaccia” e che “una particella può muoversi come un'unità".
Le particelle possono avere diverse forme (es. sfere, fiocchi o fibre), ma per ora non ci sono sufficienti evidenze per poter escludere alcune forme rispetto ad altre.
Rimaniamo quindi in attesa di ulteriori indicazioni in merito.

Dimensione

Per ora si considerano microplastiche le particelle aventi dimensione inferiore a 5mm. Non si esclude che possa essere definito un limite diverso o anche un limite inferiore (es. 1 µm).

USO RILEVANTE AI FINI DELLA RESTRIZIONE

Dopo aver definito quando un materiale può essere considerato microplastica sulla base dei criteri sopra delineati, deve essere identificato se l’uso intenzionale può avere un impatto sulla salute umana o sull’ambiente.

ECHA riporta 3 criteri per la definizione di uso rilevante:

  • Microplastiche presenti nel punto di utilizzo
  • Microplastiche rilasciate durante l’uso (o ad un successivo step nel ciclo di vita)
  • Microplastiche persistenti nell’ambiente
Microplastiche presenti al punto di utilizzo

Se l’uso prevede la presenza di microplastiche nel punto di utilizzo allora potrebbe rientrare nell'ambito della restrizione. Un esempio potrebbe essere l'uso di beads esfolianti di polietilene in un prodotto cosmetico o di un agente antiagglomerante a base di polimeri in fertilizzanti o microfibre in vernici per uso del consumatore.

È in corso di valutazione se anche l’uso di prodotti che non contengono microplastiche ma che potrebbero generarle al punto di utilizzo (es. polimeri solubili "filmogeni" nei cosmetici) sia da ritenersi rilevante per la restrizione.

Microplastiche rilasciate durante l’uso (o ad un successivo step nel ciclo di vita)

I rilasci di microplastiche possono verificarsi durante la fase di utilizzo iniziale o, potenzialmente, durante la successiva durata dell'articolo o allo smaltimento a fine vita. Tali rilasci sono potenzialmente preoccupanti e potrebbero essere inclusi nell'ambito della restrizione.
Ad esempio, una vernice che contiene microplastiche può rilasciarle durante la prima fase dell’uso (es. pulizia del pennello).
Per contro, usi di microplastiche che non comportano il loro rilascio nell'ambiente in ogni fase del ciclo di vita (es. microplastiche rigorosamente contenute nell’intero ciclo di vita) è improbabile che contribuiscano ad impatti su uomo e ambiente.
Allo stesso modo, microplastiche che sono completamente consumate durante il loro uso (ad esempio fuse in un articolo più grande tramite un'estrusione o altro processo simile in modo tale da non soddisfare più i criteri di morfologia dimensione delle microplastiche) sono considerate escluse dalla restrizione.

Microplastiche persistenti nell’ambiente

Il criterio comprende due elementi: solubilità e (bio)degradabilità.
Polimeri solubili e che rimangono in soluzione anche dopo il rilascio nell’ambiente non contribuiscono alla preoccupazione destata dalle microplastiche. Devono tuttavia essere definiti eventuali limiti di cut-off e metodi specifici a cui fare riferimento. Allo stesso modo, anche polimeri insolubili o scarsamente solubili che (bio)degradano rapidamente non contribuiscono al “concern” delle microplastiche. Quindi polimeri caratterizzati da rapida biodegradabilità non sono oggetto della restrizione.

ESEMPI DI MICROPLASTICHE PROBABILMENTE SOGGETTE A RESTRIZIONE

Nel documento “Note on substance identification and the potential scope of a restriction on uses of ‘microplastics”, a conclusione dell’esposizione riguardante i criteri di identificazione delle microplastiche e degli usi “rilevanti”, si riportano alcuni esempi di prodotti probabilmente assoggettabili alla restrizione (si mantiene il condizionale in quanto la restrizione non è ancora definitiva). Gli esempi portano all’identificazione come microplastiche di prodotti che rispettano tutti i criteri elencati, sia in riferimento alle caratteristiche chimico/morfologiche del materiale che del suo uso.
A scopo esemplificativo si riportano alcuni esempi:

bkb

CONCLUSIONI

Come anticipato la restrizione è ancora nello stato di “intenzione”, quindi verosimilmente i criteri riassunti nel presente documento subiranno modifiche contestualmente alla predisposizione del dossier ai sensi dell’All XV (dossier di presentazione della restrizione). Si ritiene comunque indispensabile per le aziende interessate all’argomento di iniziare a ragionare sui propri prodotti e verificare quali potrebbero essere identificati come microplastiche.
Per approfondimenti si rimanda al sito ECHA (https://echa.europa.eu/it/hot-topics/microplastics) e al documento già citato relativo alla spiegazione dei criteri di identificazione delle microplastiche disponibile al link:

https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/note_on_substance_identification_potential_scope_en.pdf/6f26697e-70b5-9ebe-6b59-2e11085de791?_cldee=Zi52b3RhQG5vcm1hY2hlbS5pdA%3d%3d&recipientid=lead-66e2fcd4c0e0e71180fa005056952b31-15fb83cb51f7477e80a214764a8c868e&esid=462b61e2-e984-e811-8100-005056952b31&urlid=2 
  

Note
  1. Registro delle intenzioni di restrizione:
    Clicca qui

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  2. “Note on substance identification and the potential scope of a restriction on uses of ‘microplastics’”version 1 – 11/07/2018, ECHA.

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  3. Stakeholder workshop on the intentional uses of microplastic particles, ECHA 30-31/05/2018:
    Clicca qui

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