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Gli "how to" della Registrazione REACH
Il 31 maggio 2018 scadrà il terzo ed ultimo periodo transitorio REACH riguardante la registrazione delle sostanze prodotte o importate in quantità comprese fra 1 e 100 tonnellate anno.
Precedentemente, il Regolamento aveva previsto altri due importanti scadenze:
- Entro il 30 novembre 2010 dovevano essere registrate le sostanze più pericolose e quelle prodotte o importate in quantità superiori alle 1.000 tonnellate anno;
- Entro il 31 maggio 2013, invece, si dovevano registrare le sostanze prodotte o importate in quantità comprese fra le 100 e le 1.000 tonnellate anno.
Non volendo ripetere dei concetti già trattati, in questa breve guida “How To” abbiamo ipotizzato di rispondere a delle domande che un potenziale cliente potrebbe rivolgerci durante un primo incontro: abbiamo cercato, quindi, di raccogliere una lista di domande e risposte utili a fare un po’ di luce in questo districato mondo.

Chi deve registrare?
Solo una persona fisica o giuridica stabilita nello Spazio Economico Europeo può essere un dichiarante (ove per Spazio Economico Europeo - o SEE - ci si vuole riferire ai 28 paesi dell'Unione Europea oltre alla Norvegia, l'Islanda ed il Lichtenstein). Le registrazioni devono essere effettuate quando tale persona:
- fabbrica una sostanza in quantitativi pari o superiori ad 1 tonn/anno all'interno dello Spazio Economico Europeo;
- è responsabile dell'importazione nello Spazio Economico Europeo di quantitativi pari o superiori a 1 tonn/anno di sostanza;
- è stata nominata come Rappresentante esclusivo in conformità all'articolo 8 del Reg. REACH.
Da notare che un’impresa che non è stabilita all'interno dello Spazio Economico Europeo non ha obblighi diretti in ambito REACH. Infatti, sarà l'importatore di prodotti che provengono al di fuori dello Spazio Economico Europeo a dover assolvere gli obblighi previsti dal REACH. Tuttavia, è possibile sollevare gli importatori di tali prodotti dai loro obblighi nominando un “rappresentante esclusivo”.

Quali sostanze devono essere registrate?
La registrazione è richiesta per tutte le sostanze:
- come definite nell'Articolo 3(1) del REACH;
- fabbricate o importate nella Comunità in quantitativi pari o superiori a 1 tonn/anno;
- salvo che non siano esentate dall'obbligo di registrazione o considerate come già registrate, secondo gli Articoli 2, 9, 15 o 24 del REACH;
- a prescindere della loro classificazione come pericolose o non pericolose ai sensi del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP).

Chi è il dichiarante nel caso in cui la sostanza venga fabbricata per conto di terzi?
Un fabbricante per conto terzi viene identificato come un’impresa che fabbrica una sostanza (in quanto tale, in un preparato o in un articolo) seguendo le istruzioni fornitegli da una parte terza la quale gli riconosce un determinato corrispettivo. Successivamente, tale sostanza viene generalmente immessa sul mercato dalla parte terza. Questa procedura è, ad esempio, utilizzata in una fase intermedia di un processo di fabbricazione in cui sono richieste speciali apparecchiature (distillazione, centrifugazione, ecc.).
In accordo al Reg. REACH, i fabbricanti di sostanze sono soggetti all'obbligo di registrazione delle sostanze che fabbricano in quantitativi superiori a 1 tonn/anno. Pertanto, per capire se una persona fisica o giuridica è soggetta all'obbligo di registrazione bisognerà valutare se essa effettua la fabbricazione di una sostanza secondo quanto disposto dall'articolo 3(8) del REACH.
A tal riguardo, un’entità che fabbrica una sostanza per conto di una parte terza deve essere considerata un fabbricante secondo la definizione del Reg. REACH e, di conseguenza, gli verrà richiesto di registrare la sostanza. Se l'entità che dà vita alla fabbricazione è diversa da quella che è proprietaria dell'impianto di fabbricazione, necessariamente una delle due dovrà essere responsabile della registrazione. Nella sezione 1.5 della Guida alla registrazione è possibile trovare chiarimenti su quali attori nella catena di approvvigionamento ricadono gli obblighi di registrazione.

Quanto costa la tassa di registrazione?
La tassa di registrazione per una sostanza varia a seconda della fascia di tonnellaggio, delle dimensioni aziendali e del tipo di presentazione del dossier. In particolare:
- Sono previste tariffe più basse nel caso di presentazione congiunta (member registrant) rispetto a quella separata (lead registrant);
- Le piccole e medie imprese godono di tariffe ridotte per tutte le categorie;
- E' previsto un costo aggiuntivo per le richieste di riservatezza.
Le tariffe sono indicate nel dettaglio nel Regolamento della Commissione N. 340/2008.
Per calcolare il costo della Tassa di Registrazione da corrispondere ad ECHA, visita il sito internet www.registrazionereach.it e compila i campi del calcolatore dedicato.

Come calcolo il tonnellaggio?
Ogni dichiarante deve calcolare il tonnellaggio annuo per il fascicolo di registrazione.
Il tonnellaggio annuo si calcola come il volume per fabbricante/importatore per ogni anno di calendario, salvo diversa indicazione. Per le sostanze soggette a regime transitorio che sono state importate o fabbricate per almeno tre anni consecutivi, le quantità vengono calcolate sulla base dei volumi medi di fabbricazione o importazione per i tre anni di calendario precedenti (articolo 3 (30) del Regolamento REACH).
- Glossario:
- REGISTRAZIONE REACH
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